Lo scorso 15 luglio è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il decreto che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è composto da 8 articoli e 3 allegati e contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto:

  • i rifiuti interessati(tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità(es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

Segnaliamo che, su sollecitazione dell’ANCE,  il provvedimento prevede, inoltre, una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale il dicastero valuterà le possibili revisioni agli attuali criteri che, in pratica, compromettono il raggiungimento degli obiettivi del decreto stesso.

Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà quindi una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.

Gli operatori avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni: i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo.

Durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.

Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” sinora adottati.

 Schema di Decreto del Regolamento EoW