Con comunicato stampa n.51 del 30 marzo 2023,  il MEF ha confermato la proroga del 110% dal 31 marzo al 30 settembre per gli interventi effettuati sulle villette e la possibilità di inviare le comunicazioni di cessione del credito anche dopo il 31 marzo, per gli accordi ancora non conclusi a quella data, avvalendosi della cd. remissione in bonis

Nella nota si fa riferimento a due emendamenti, approvati ieri in prima lettura alla Camera, al testo del D.L. 11/2023 (c.d. Decreto blocca cessioni), in attesa della conversione definitiva presso il Senato.

Nello specifico, il Ministero conferma l’operatività di due modifiche normative in scadenza oggi 31 marzo che, in attesa di conversione in legge sarebbero poi risultate fuori tempo massimo rispetto alla suddetto termine, ovvero:

  • la proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – non è ancora concluso al 31 marzo 2023 (termine ordinario fissato per l’invio della comunicazione della cessione dei crediti derivanti da spese 2022).

A tal fine,  è necessario che:

  • la cessione avvenga a favore di banche, intermediari finanziari ed assicurazioni;
  • sia effettuato il pagamento di una sanzione pari a 250 euro;
  • la comunicazione di cessione sia inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023).