Come è noto, dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 e 121 co. 2 del decreto-legge n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori, se il valore del contratto è superiore a 516.000 euro, può essere affidata o deve essere continuata solo da imprese certificate SOA, come confermato da ultimo nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 20 aprile 2023.

È pertanto terminato il periodo transitorio, conclusosi il 30 giugno, che consentiva di operare anche senza aver ottenuto l’occorrente qualificazione SOA, purché fosse dimostrato l’avvio dell’iter per il suo conseguimento con uno degli organismi abilitati.

Al riguardo, si segnala il Focus su obblighi e scadenze, predisposto da ANCE, che riepiloga l’ambito di applicazione, termini di decorrenza ed esclusioni di tale obbligo, alla luce dei diversi chiarimenti che sono stati emanati.

Si fa riferimento, in particolare, ai chiarimenti, rimessi di seguito in ordine cronologico, di diverso rango normativo e che provengono, in quanto tali, da autorità diverse:

  • Documento n. 1 del 20 marzo 2023 emanato dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla quale ha partecipato ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP.

Nello specifico, questa nota fornisce chiarimenti sulle categorie e classifiche richieste e sui termini di decorrenza degli obblighi.

  • Articolo 2-ter del decreto-legge 11/2023, inserito dalla Legge di conversione n. 38 dell’11 aprile 2023, che rappresenta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 10-bis DL n. 21/2022;
  • Circolare AdE n. 10/E del 20 aprile 2023, che fornisce chiarimenti relativi alla qualificazione SOA legata all’accesso ai bonus casa, senza entrare nel merito delle questioni non fiscali.