Con un parere espresso dal MIT – Servizio Supporto Giuridico n. 1735 del 23 gennaio 2023 , l’organo di consulenza ha evaso un quesito posto in materia di aggiornamento prezzi, di cui all’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022, come introdotto dall’art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022.

Il suddetto parere scaturisce dal seguente quesito “….nel caso di un appalto con offerta formulata ed aggiudicazione disposta nel 2022 – prima dell’entrata in vigore del DL 50/22 – su lavori il cui progetto era stato redatto nel 2021 (prezziario 2021), l’aggiornamento prezzi deve essere effettuato per la differenza tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed i Prezzi di contratto (2021) o tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed il prezziario vigente al momento dell’offerta?  In termini generali si crede che lo spirito della norma intenda tutelare l’appaltatore dalla imprevedibile lievitazione dei prezzi dal momento in cui effettua l’offerta per cui si crede di dover applicare la differenza di prezzo derivante dai prezziari di riferimento al momento della formulazione dell’offerta ed al momento della contabilizzazione; si chiede se l’interpretazione è corretta od invece il parametro da aggiornare sia sempre quello di contratto”.

Il MIT, nel rispondere al quesito, ha chiarito che “…il confronto è tra i prezziari: fra quello vigente al momento dell’offerta e quello vigente al momento della contabilizzazione, ai quali applicare il ribasso offerto”.

Alla luce del suddetto parere, le stazioni appaltanti sono tenute a considerare l’ultimo prezzario approvato dalle Regioni e vigente al momento della contabilizzazione.