Pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n. 4 del 20 gennaio 2024, la Legge n. 1 del 16 gennaio 2024 – Legge di stabilità regionale 2024 – 2026, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Per quanto di diretto interesse si richiamano gli articoli 5 (Fondo di progettazione a favore dei comuni) e 13 (Misure di sostegno per l’occupazione).

In sintesi i contenuti:

L’art. 5 istituisce per il 2024 un Fondo di progettazione a favore dei comuni di 40 milioni di Euro al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale connesse all’attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione.
Le risorse del fondo saranno ripartite con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, sentita la Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, in misura del 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente.
Il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun comune non può essere superiore a 200 migliaia di euro.
E’ inoltre concesso un contributo aggiuntivo di 300 migliaia di euro ai comuni in dissesto finanziario sciolti per mafia nell’ultimo triennio con i medesimi criteri di ripartizione di cui sopra.
Le risorse residue a seguito del riparto saranno assegnate, con decreto del Presidente della Regione, ai dipartimenti regionali prioritariamente per la progettazione in materia ambientale.

Le disposizioni di cui all’art. 13 intendono promuovere la stabilità dell’occupazione per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
E’ previsto un contributo fino a 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto (10 mila euro all’anno) nel triennio 2024 – 2026. E’ autorizzata una spesa di Euro 50.000 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (art. 13 comma 6)
Previsto un ulteriore incentivo, per favorire il rientro in Sicilia di cittadini che lavorano in imprese aventi sede e operanti esclusivamente all’estero, si prevede un contributo aggiuntivo di euro 10 mila euro nel triennio 2024 – 2026 quando l’assunzione o trasformazione riguardi lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno 24 mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall’età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio dell’assegno di inclusione di cui all’art. 1 del D.L. 48/2023, convertito con Legge 85/2023 . (art. 13 comma 1)
I contributi- sono subordinati all’autorizzazione della commissione europea (art. 108 paragrafo 3 Trattato sul finanziamento dell’Unione Europea) (art. 13 comma 7)