Il 6 agosto u.s. la Presidenza della Regione Siciliana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Ordinanza contingibile e urgente n.2 del 6 agosto 2024 ad integrazione dell’Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024, con la quale è stato disposto il divieto di lavoro fino al 31 agosto 2024 nei settori agricolo, florovivaistico, edile ed affini dalle ore 12,30 alle ore 16,00 che svolgono attività lavorativa intensa e in esposizione prolungata al sole, avente efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024.

 Con la nuova Ordinanza, la Regione Siciliana ha ritenuto necessario provvedere ad integrare l’Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 al fine di meglio esplicitare le deroghe di cui al punto 2 dell’Ordinanza n. 1 ed evitare le difficoltà applicative della stessa quando si tratti di interventi urgenti e indifferibili connessi ad attività di pubblica utilità, di protezione civile, di tutela della pubblica incolumità, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro di adottare tutte le misure organizzative ed operative necessarie a contenere l’impatto dello stress termico ambientale sui lavoratori, al fine di prevenire le conseguenze sulla salute da esso derivanti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro.

Per tali considerazioni, la Presidenza della Regione Siciliana ha emanato l’ordinanza in oggetto, ad integrazione dell’Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024, con la quale con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia, dispone che:

1. il divieto di cui all’Ordinanza n. 1 del 17 luglio 2024 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;

2. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.