L’Inps, facendo seguito alla Circolare n. 3/2025 (vedi nostra news  “Inps – circ. n. 3/2025: novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie”), con il Messaggio n. 639/2025 ha fornito indicazioni operative ai datori di lavoro in merito alla nuova norma sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti, introdotta dal Collegato Lavoro (vedi nostra news – “Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) – Dimissioni per fatti concludenti – Nota INL 579/2025”).

Nel riepilogare i contenuti della disposizione di legge e le indicazioni operative fornite dall’INL con la nota n. 579/2025 (vedi nostra comunicazione del 27 gennaio 2025), l’Istituto ricorda che, per far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui tale assenza si protragga oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificarne la veridicità.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore con effetto immediato e non trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 26 del d. lgs. n. 151/2015 (ossia la procedura telematica obbligatoria per la comunicazione delle dimissioni da parte del lavoratore, con la relativa facoltà di revoca entro i successivi 7 giorni).

Pertanto, come chiarito dall’INL nella nota citata, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’Inps illustra, quindi, i riflessi sul piano previdenziale della nuova normativa sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti.

In primo luogo, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (come richiesto, invece, dall’art. 3 del d. lgs. n. 22/2015, che disciplina i requisiti di accesso alla prestazione).

Inoltre, qualora la cessazione a seguito delle c.d. dimissioni per fatti concludenti si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (previsto dall’art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012), in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, l’Inps comunica che, a decorrere dall’entrata in vigore del Collegato Lavoro, ossia dal 12 gennaio 2025, la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta in attuazione della disposizione sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti deve essere esposta nel flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

Fermo restando quanto sopra, l’Inps, nel riepilogare, come sopra accennato, la nuova disposizione di legge e le indicazioni dell’INL, ha ricordato, altresì, che, qualora il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, oppure nel caso in cui la Sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, non potrà trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro.

Solo qualora si verifichi tale fattispecie, la sede territoriale dell’INL comunicherà l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore (che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia già trasmesso il modello Unilav per comunicare la cessazione), sia al datore di lavoro.

In proposito, l’Inps precisa che, a seguito della predetta comunicazione al datore di lavoro da parte della sede territoriale dell’INL, il datore stesso sarà tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.