Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna periodicamente una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, pubblicando una serie di FAQ finalizzate a chiarire gli aspetti operativi e interpretativi connessi all’operatività del sistema di assicurazione di cui al DM. 18/2025.

Si fa seguito alla nostra news  del 1° aprile u.s. – Polizze catastrofali: pubblicato in GU il DL. n. 39 del 31 marzo 2025 – proroga differenziata, con la quale sono state comunicate le nuove scadenze differenziate relative all’obbligo assicurativo contro i danni da eventi catastrofali.

Le FAQ sono consultabili al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq

Attualmente risultano pubblicate 12 FAQ, di cui si fornisce di seguito una sintesi:

  1. Beni non di proprietà (affitto/leasing): l’obbligo assicurativo si applica a tutti i beni impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà. Quindi, l’obbligo si applica anche per i beni utilizzati ma non di proprietà (es. leasing, affitto), con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
  2. Immobili con abusi edilizi: sono esclusi dall’obbligo assicurativo.
  3. Immobili in costruzione: sono esclusi dall’obbligo assicurativo in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5) del codice civile e dunque non rientranti tra le immobilizzazioni materiali previste (di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c).
  4. Polizze collettive: sono consentite, purché conformi alle previsioni del DM 18/2025.
  5. Soggetti tenuti all’obbligo: tutte le imprese con sede legale in Italia e sede all’estero con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese, escluse solo le imprese agricole (art. 2135 c.c.).
  6. Adeguamento delle polizze in essere: per le polizze già in essere, l’adeguamento va effettuato in occasione del primo rinnovo o quietanzamento utile.
  7. Studi professionali (ad. es. studio legale): l’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
  8. Attività svolta presso l’abitazione: se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività d’impresa, l’obbligo assicurativo si applica alla porzione di edificio destinata all’attività.
  9. Assenza di beni materiali strumentali: le imprese che non possiedono né impiegano per la propria attività beni rientranti nella voce B-II dell’attivo patrimoniale (es. immobili, impianti, attrezzature) non sono soggette all’obbligo assicurativo.
  10. Veicoli iscritti al PRA: sono esclusi dall’obbligo assicurativo i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in quanto non rientrano tra i beni coperti dal DM 18/2025.
  11. Effetti dell’obbligo su contributi pubblici: in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, l’esclusione dai contributi pubblici non ha carattere autoapplicativo. Ogni amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dovrà definire e comunicare i propri criteri e tempi di applicazione, coerentemente con le tempistiche recate dall’art. 1 del DL 39/2025.
  12. Retroattività della norma: l’obbligo assicurativo non ha effetto retroattivo. Le limitazioni all’accesso ai contributi pubblici si applicheranno solo alle domande presentate dopo l’adozione dei provvedimenti attuativi da parte delle singole amministrazioni.