L’INAIL ha reso noto sul portale istituzionale la versione aggiornata del Mod. OT23 “Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa Guida alla compilazione, per le istanze da inoltrare, al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dalle aziende nel corso del 2025, in aggiunta agli adempimenti minimi previsti dalla legge, come previsto dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione della tariffa (M.A.T.) dei premi INAIL, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

Si ricorda che il Mod OT23 consente alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Posizione Assicurativa Territoriale [PAT]:

  • 5% – con oltre 200 dipendenti
  • 10% – da 50 a 200 dipendenti
  • 18% – da 10 a 50 dipendenti
  • 28% – fino a 10 dipendenti

Presupposto indispensabile alla domanda e, dunque, alla concessione della riduzione in argomento è che nell’azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2025 (anno precedente quello di presentazione della domanda).

Per fruire della riduzione, le modalità sono analoghe agli anni passati, ovvero l’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda (Mod. OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso con il servizio Riduzione per prevenzione, entro il termine del 28 febbraio 2026, allegando tutta la documentazione probante a supporto, come ben specificato anche nel modello stesso della domanda.

Si ricorda che:

  • già dal Mod. OT23 Anno 2025, sono stati eliminati i punteggi attribuiti a ciascun intervento e, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento, sono state individuate solo due tipologie di interventi: “tipo A” e “tipo B”.

Pertanto, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, l’azienda deve attuare un intervento di “tipo A” oppure due interventi di “tipo B”.

  • alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità, ma il Modulo OT23 deve essere ripresentato ogni anno, allegando in tutti i casi idonea documentazione probante per dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il mod. OT23 prevede n.71 interventi, articolati nelle 6 sezioni/aree di intervento, considerate valide dall’Istituto ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, che di seguito si riportano:

A.Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) [A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto; A-3: Sicurezza macchine e trattori; A-4: Prevenzione del rischio elettrico; A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto; A-6 Ambienti di lavoro]
B. Prevenzione del rischio stradale
C. Prevenzione delle malattie professionali [C-1: Prevenzione del rischio rumore; C-2: Prevenzione del rischio chimico; C-3: Prevenzione del rischio radon; C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici; C-5: Promozione della salute; C-6: Prevenzione del rischio microclimatico]
D. Formazione, addestramento, informazione
E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F. Gestione delle emergenze e dpi

Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

La nuova versione del modello OT23 anno 2026 include aggiornamenti relativamente ai seguenti interventi:

  1. Intervento D-4 del modello OT23 2025L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossicheè stato eliminato , a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”;
  2. Intervento D-5 del modello OT23 2025 è diventato, con contenuto invariato, Intervento D-4 nel modello 2026 “L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio”
  3. Intervento D-6 del modello OT23 2025 è diventato, con contenuto invariato, Intervento D-5 nel modello 2026 “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura”

Sono state effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:

  • Intervento A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive” E’ stato precisato l’ambito di applicazione indicando che l’analisi termografica di un impianto elettrico può risultare efficace sia come intervento singolo (per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell’impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento), sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva;
  • Intervento C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
  • Intervento C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
  • Intervento C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
  • Intervento C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
  • Intervento E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.

Infine, si evidenzia che, nella Guida alla compilazione, è stato esplicitato che, ai fini della regolarità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

A tal proposito, si ricorda che, in via generale, la definitività di un provvedimento dipende dalla impossibilità di esperire avverso il medesimo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.