In data 8 ottobre u.s. sono stati sottoscritti due Accordi, tra le Parti datoriali dell’edilizia, tra cui ANCE, e le OO.SS. di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, che introducono novità significative in materia di gestione amministrativa, welfare dei lavoratori e contribuzione di settore.

In particolare con il primo Accordo le Parti hanno proceduto all’approvazione del modello del documento tecnico per la DUE (Denuncia Unica Edile). A detto modello tutte le Casse Edili/Edilcasse dovranno attenersi all’atto dell’entrata in vigore della nuova trasferta nazionale.

L’Accordo, con riferimento alla DUE, conferma l’obbligo della denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà per l’impresa di indicare un cd. “cantiere generico”, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
– lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
– massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro / mese;
– presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

La definizione di “cantiere generico” non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016, ovvero agli interventi legati agli eventi sismici del 2016″ in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Le Parti, come da rinnovo contrattuale, hanno concordato altresì sulla costituzione di un’anagrafica impiegati presso la CNCE, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare. L’anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi.

Spetterà ai citati Fondi Sanedil e Prevedi inserire nella suddetta anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente ai Fondi stessi.

Con il secondo Accordo, fermo restando l’operatività del Fondo Nazionale Prepensionamento a favore dei lavoratori, le Parti hanno disposto sull’utilizzo, per gli anni 2026 e 2027, di una somma complessiva di 30 milioni di Euro, a valere sulle risorse accantonate in detto fondo, per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili. Le misure includono:
–  sostegni allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito a infortunio sul lavoro;
– una prestazione straordinaria per gli operai colpiti da gravi patologie che, superato il periodo di comporto, richiedano un’aspettativa non superiore a sei mesi;
– un contributo straordinario per il sostegno dell’affitto e/o dell’acquisto della casa.

Con il medesimo Accordo le Parti hanno altresì concordato:
– la riduzione del 15% delle aliquote regionali del contributo Ape, con decorrenza dal 1° ottobre 2025.
– la sospensione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro destinato al Fondo Incentivo Occupazione, mantenendo inalterate le relative prestazioni.