Albo Nazionale Gestori Ambientali – Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025: aggiornata la disciplina del Responsabile Tecnico
- 23 Dicembre 2025
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) ha recentemente adottato la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, con la quale ha riunito in un unico documento la disciplina sul Responsabile tecnico (RT), accorpando e sostituendo numerose disposizioni previgenti in materia, al fine di eliminare sovrapposizioni normative e semplificare il quadro regolatorio.
Si ricorda che la figura del Responsabile Tecnico non è richiesta per la categoria 2-bis dell’Albo, relativa all’esercizio dell’attività di trasporto conto proprio dei rifiuti prodotti dal trasportatore stesso (non pericolosi o pericolosi nel limite di 30 kg/lt/giorno) ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Pertanto, la delibera in commento riguarda le seguenti categorie di attività:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- categoria 9: bonifica di siti
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto
La Deliberazione si compone di 12 articoli e 8 allegati ed entrerà in vigore a decorrere dal 2 gennaio 2026. A partire da tale data, le precedenti deliberazioni in materia devono intendersi abrogate.
In particolare, il nuovo provvedimento definisce in modo puntuale:
- i requisiti minimi per l’accesso alla qualifica di Responsabile Tecnico;
- le forme di esperienza professionale riconosciute (es. esperienza come legale rappresentante, come direttore tecnico, o in affiancamento);
- la struttura delle verifiche di idoneità, sia iniziali che di aggiornamento, con regole precise su iscrizione e punteggi;
- le modalità di svolgimento delle verifiche (che possono avvenire in modalità digitale o cartacea);
- la validità temporale dell’idoneità, fissata in cinque anni;
- le condizioni e le modalità per la richiesta di dispensa dalle verifiche di idoneità.
Con riferimento alla dispensa dalle verifiche, la Deliberazione conferma, così come disposto dal D.L.153/2024 che ha inserito il comma 16-bis all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto questo ruolo per almeno tre anni consecutivi, nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo, possa assumere il ruolo di Responsabile Tecnico senza dover sostenere la verifica di idoneità (si veda art. 2 comma 6 della Delibera 6/2025).
La Delibera, inoltre, estende al legale rappresentante dispensato dalle verifiche di idoneità il requisito del diploma di scuola media superiore di secondo grado (si veda art. 3 comma 3 lett. b) della Delibera 6/2025).
Infine, si segnala che, sul sito dell’ANGA, è stato pubblicato il calendario delle verifiche per il Responsabile Tecnico per l’anno 2026, consultabile al seguente link.







