L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) (articolo 17‑bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997) con due recenti documenti di prassi – le Risposte n. 50 e n. 63 del 2026 – fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per l’ottenimento del certificato, di seguito illustrate.

Preliminarmente si ricorda che, in linea generale, in assenza del DURF, nell’ipotesi in cui un’impresa operi come appaltatrice, subappaltatrice o affidataria nell’ambito di contratti di valore superiore a 200.000 euro, e se si verificano le ulteriori condizioni richieste dalla normativa, la stessa non può effettuare la compensazione delle ritenute fiscali e contributive per i propri dipendenti con eventuali crediti fiscali, ma è obbligata all’effettivo versamento di tali importi.

Oltre a tale adempimento, l’impresa deve trasmettere al committente entro 5 giorni dal versamento delle ritenute sia le deleghe di pagamento, che i riferimenti di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente (sino al 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa).

Questa disciplina non si applica, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il DURF, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in attività da almeno 3 anni;
b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
c) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
d) aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Risposta n. 50 del 25 febbraio 2026 – DURF e scissione societaria: niente attestazione per la società nata dallo scorporo
Con la Risposta n. 50 del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate, adottando un’interpretazione restrittiva della normativa ha chiarito che, nel caso di un operazione straordinaria di scissione mediante scorporo (introdotta dall’art. 2506.1 del codice civile), la società scorporata e neo costituita nel 2025 non può ottenere il DURF se non soddisfa il requisito dell’attività esercitata da almeno tre anni. Il periodo di operatività della società originaria (prima della scissione), infatti, non può essere sommato a quello della nuova società nata dalla scissione.
La questione riguarda l’applicazione delle regole sul versamento delle ritenute fiscali e contributive dei dipendenti nell’ambito di appalti di importo superiore a 200.000 euro, in presenza delle ulteriori condizioni previste dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, ovvero prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
L’ottenimento del DURF consentirebbe alla società istante (in caso di appalto superiore a 200.000 euro, e delle ulteriori condizioni normative sopra richiamate) di poter effettuare la compensazione delle ritenute dovute in favore dei propri dipendenti come modalità di versamento, senza dover procedere al materiale pagamento delle stesse.
In particolare, nel caso analizzato, una società nata nel 2025 a seguito di scissione parziale mediante scorporo — operante nel settore della costruzione e vendita di impianti di refrigerazione — chiedeva se, ai fini del rilascio del DURF, potesse considerare anche l’attività svolta in precedenza dalla società scissa e poi proseguita dalla nuova realtà.
Secondo l’Agenzia, la società beneficiaria nata a seguito di scissione con scorporo (art. 2506.1 c.c.) deve essere considerata, ai fini del DURF, come soggetto di nuova costituzione. Pertanto non può computare nel triennio di attività richiesto dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 241/1997 il periodo di operatività maturato dalla società scissa.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate risponde in senso negativo, tenuto conto che l’art.173 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) regola in modo puntuale il passaggio delle posizioni giuridiche economico-patrimoniali alla società scorporata dalle altre società del gruppo, aspetto che impedisce, dal punto di vista fiscale, di interpretare in maniera estensiva il «principio di continuità e neutralità» nell’ambito delle operazioni di scissione.

Risposta n. 63 del 3 marzo 2026 – DURF: nel calcolo del 10% rilevano anche i pagamenti degli avvisi bonari
Con la Risposta n. 63 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del rilascio del DURF, possono essere considerati nel computo dei versamenti anche i pagamenti effettuati per la definizione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni.
Nel caso in esame, un’impresa – operante nel settore degli appalti e subappalti – che nel triennio di riferimento ha effettuato versamenti tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari emessi ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e dell’art. 54-bis del DPR 633/1972, regolarmente pagati nei termini, chiedeva se tali somme potessero rientrare nel totale dei “versamenti registrati nel conto fiscale” utili per verificare il requisito previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, richiamando tanto la Circolare AdE 1/E del 12 febbraio 2020, la quale aveva già precisato che, ai fini del numeratore, rilevano i versamenti tramite Mod. F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, con esclusione dei pagamenti di debiti iscritti a ruolo, quanto il requisito richiesto dalla norma all’art. 17-bis, comma 5, lett. a)) del D. Lgs.241/1997.
La norma richiede infatti che, nel triennio di riferimento, i versamenti fiscali complessivi effettuati dall’impresa siano almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate.
In conclusione, con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate riconosce che i pagamenti degli avvisi bonari – “in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributaripossano rientrare nella quota del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono”.