Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, è entrato in vigore il Decreto del Ministero del lavoro del 22 giugno 2026, che definisce le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rilevanti ai fini della perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento.

Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, come modificati dal decreto-legge n. 19/2024, individua, nell’Allegato A, le fattispecie che impediscono alle imprese di accedere ai benefici contributivi e normativi per un determinato periodo.

Il Decreto precisa che assumono rilevanza esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione divenute irrevocabili. Restano invece escluse le ipotesi in cui il procedimento penale si estingua mediante prescrizione obbligatoria o oblazione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’Allegato A stabilisce, inoltre, la durata dell’esclusione dei benefici in relazione alla gravità della violazione commessa.

In particolare, è prevista un’esclusione di 24 mesi nei casi di:

  • Rimozione od omissione dolosa delle cauzioni contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
  • Omicidio colposo commesso in violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.);
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

La durata dell’esclusione è invece fissata in 18 mesi per le lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Per un periodo di 12 mesi sono considerate ostative le violazioni più gravi del D. Lgs. n. 81/2008 espressamente richiamate nel decreto, nonché quelle previste dal D.P.R. n. 320/1956 in materia di prevenzioni degli infortuni e igiene del lavoro nelle attività in sotterraneo.

L’esclusione è pari a 8 mesi in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno, mentre è prevista una durata di 6 mesi per violazioni relative al lavoro irregolare e per l’esercizio dell’attività nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti, ovvero con patente avente un punteggio inferiore a quello minimo previsto.

Infine, il decreto stabilisce un periodo di esclusione di 3 mesi per violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e di riposi, nonché, in via residuale, per ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza non espressamente ricompresa nelle categorie precedenti.

 Il provvedimento introduce un quadro organico delle violazioni che incidono sul riconoscimento dei benefici contributivi e normativi, rafforzando il collegamento tra il rispetto della normativa lavoristica e di sicurezza e l’accesso alle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.