La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, nella seduta del 24 settembre 2026, con l’interpello n. 4/2026, ha fornito alla FILCA CISL risposta in merito a: “Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)”.

In particolare è stato chiesto se questa contestuale attribuzione di funzioni di RLS e CSP, in capo allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda, sia compatibile con quanto disciplinato al D.lgs. n. 81/2008.

E’ stato chiesto altresì se tale cumulo di incarichi, in capo allo stesso lavoratore dipendente, sia rispettoso dei principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli, previsti dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”.

La suddetta Commissione richiama nelle premesse i riferimenti normativi, assunti come vera e propria bussola per la redazione del parere.

Specificatamente il D.lgs. n. 81/2008 che:

– all’art. 2, comma 1 lett. i), definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

– all’art. 50 comma 1 ne disciplina le prerogative, attribuendo al RLS i diritti di consultazione, informazione, proposta, segnalazione e ricorso alle autorità;

– all’art. 50 comma 2 ne garantisce mezzi, dati informatici e tutele sindacali;

– all’art. 50 comma 7 ne sancisce l’incompatibilità con i ruoli di RSPP e ASPP.

Viene richiamato altresì l’art. 100, comma 4 che impone la consegna all’RLS delle copie di PSC e POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Infine, per i cantieri, l’art. 89, c. 1, lett. e) e l’art. 91, c. 1, lett. a-b) individuano, rispettivamente, il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), responsabile della gestione della sicurezza nei lavori, e il Coordinatore per la Progettazione (CSP), tenuto a redigere PSC e fascicolo dell’opera prima dell’appalto.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha ritenuto che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.

In tale ultima ipotesi, infatti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull’indipendenza e sull’imparzialità che l’esercizio delle relative attribuzioni richiede.

A ciò si aggiunge che l’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell’impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.

Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull’autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all’esercizio delle relative funzioni.