INPS: chiarimenti sui limiti dimensionali per le imprese artigiane dell’edilizia
- 4 Novembre 2026
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L’Inps, con il Messaggio n. 3145/2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei limiti dimensionali del personale dipendente previsti dall’articolo 4 della Legge quadro per l’artigianato (legge n. 443/1985) per le imprese artigiane operanti nel settore dell’edilizia.
In particolare, la lettera e), primo comma, del citato articolo 4 prevede che per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana è di 10 dipendenti, elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Richiamata la propria circolare n. 264/1997, l’Istituto ricorda che, ai fini del calcolo del predetto limite, nel settore edile sono ricondotte anche imprese che non esercitano l’attività di costruzioni in senso stretto (come, ad esempio, le attività di completamento e di rifinitura delle costruzioni edili).
A tali imprese artigiane va applicato il limite dimensionale del citato articolo 4, primo comma, lettera e), della Legge quadro per l’artigianato (contraddistinto dal codice di autorizzazione CA “5G”), e non il diverso limite dimensionale di cui alla lettera a) del medesimo art. 4, previsto per le imprese artigiane che non lavorano in serie (contraddistinto dal CA “5C”).
Ne deriva che anche alle imprese artigiane classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA “5G”, avente il significato di “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.
E’ stato chiarito invece che le imprese artigiane classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, benché attualmente contraddistinte dal CA “5G”, rientrano nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 4 e non sono soggette al limte dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
I datori di lavoro artigiani che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere una apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata.
A seguito di tale dichiarazione, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X”, avente il significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”. Ciò consentirà l’attribuzione del CA “5C”, con la conseguente applicazione dei limiti dimensionali di cui alla lettera a) art. 4.
La possibilità di rendere tale dichiarazione è prevista anche per le nuove iscrizioni di imprese artigiane che svolgono le attività economiche riconducibili ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08
In relazione alle imprese che esercitano attività plurime, ricorrendone i requisiti, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all’attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci. Ne consegue che l’eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell’attività economica effettivamente esercitata.
In presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all’articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato
Con successivo messaggio n. 3422/2026, l’Inps ha, poi, fornito chiarimenti in merito all’individuazione dell’impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito di esercizio dell’attività, l’Inps ha precisato che l’impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili giàesistenti, non svolgendo di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali di cui alla suddetta lettera a) dell’art. 4 della legge n. 443/1985.
Con riferimento ad “immobile già esistente” l’Istituto ha chiarito che non rientra in detta fattispecie la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.
Ai fini dell’individuazione dell’elemento della prevalenza, rientra nella nozione di “impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici”, l’impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.
Per verificare il rispetto dei limiti dei dipendenti previsti per l’artigianato, l’Inps conteggerà solo i lavoratori registrati sulla matricola artigiana, senza sommare quelli delle altre matricole associate allo stesso codice fiscale.
Infine, l’Istituto ha segnalato che l’apposito strumento informatico (cd. Smart Task, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente), messo a disposizione per il rilascio della dichiarazione di responsabilità, può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale, per aggiornare tale dichiarazione a seguito di intervenuti mutamenti dell’attività esercitata, con il conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.







