La CNCE ha rielaborato la FAQ n. 17.2, relativa all’individuazione dell’importo complessivo dell’opera e costo dei lavori edili ai fini della congruità, modificando le indicazioni precedentemente fornite relativamente agli appalti pubblici.

17.2 Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell’opera e per costo dei lavori edili?

Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al netto del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva. Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal contratto.

La nuova formulazione della FAQ stabilisce che nell’individuazione del valore complessivo dell’opera, occorre fare riferimento all’importo riportato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al netto del ribasso, diversamente da quanto in precedenza.

Per gli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto di appalto al netto di IVA.

Con riferimento al costo dei lavori edili, la FAQ precisa che dovrà farsi riferimento agli importi riconducibili alle attività di cui all’art. 2 del D.M. 143/2021 desumibili dal contratto.