L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo al fine di assicurare uniformità di comportamento, in merito alla revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.

In particolare INL ricorda che l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la precedente disposizione transitoria – contenuta nell’Accordo del 21 dicembre 2011 – che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione, spesso erroneamente interpretata come facoltà di posticipare l’avvio della formazione stessa.

A seguito di tali modifiche e del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026), l’INL ha aggiornato le indicazioni precedentemente fornite con la  Circolare n. 3/2021.

Con riferimento alla sopra citata disposizione transitoria, la Circolare 3/2021 riteneva sufficiente, ai solo fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse “stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni” .

Alla luce del nuovo contesto di riferimento, il contenuto della circolare n. 3/2021, relativo alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione, si deve quindi intendere attualizzato nei seguenti termini:

  • ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata, con il fine di concludersi nel più breve tempo possibile;
  • il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del D. lgs. n. 758/1994, deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Di conseguenza, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.