Con riferimento alla detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 366 del 16 settembre 2020.

Nella risposta, si conferma altresì la possibilità di usufruire del Sismabonus (art. 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013) anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e intervento di “demolizione e ricostruzione di interi edifici” con variazione volumetrica.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha anche affermato che “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3) e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico“.