La Risposta n. 43 del 18 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di Superbonus 110% e in particolare sulla possibilità di far rientrare l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

L’Amministrazione finanziaria risponde negativamente poiché nell’istanza, gli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, ovvero la Legge di Bilancio 2007, da realizzare sull’edificio unifamiliare, sono quelli di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. n. 192/2005.

Relativamente a questi interventi è stato precisato nella circolare n. 36/E del 2007che data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L’intervento di cui al comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal superbonus.

Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, per cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.