Con riferimento all’oggetto, a seguito delle iniziative intraprese dall’ANCE, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito una definitiva soluzione alle problematiche generate dalla disposizione sul blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione nell’ipotesi di cessione del credito. Rammentiamo, infatti, che l’art. 48-bis del DPR n. 602/73 (in vigore dal 29.2.08) consente alle Amministrazioni, anche con riguardo ai contratti pubblici di appalto, di sospendere il pagamento dei corrispettivi di importo superiore a € 10.000, laddove í¨ inadempiente rispetto ad una o pií¹ cartelle esattoriali.

Tale norma ha fatto emergere rilevanti criticití  nell’ipotesi di cessione del credito da parte dell’impresa destinataria del pagamento, in quanto in virtí¹ di un primo orientamento della stessa Ragioneria, la verifica sull’eventuale morosití  doveva avvenire sempre in capo all’impresa originaria, senza considerare che, nel caso assai frequente di pagamenti dilazionati, potevano essere notificate, nel frattempo, ulteriori cartelle esattoriali a carico della stessa.

Per tale motivo le banche hanno da subito manifestato estrema riluttanza ad assumere il ruolo di cessionarie dei crediti verso le Amministrazioni, rendendo di fatto del tutto vana una forma di finanziamento, divenuta nel tempo prassi per gli operatori del settore delle costruzioni.

Con la Circolare in oggetto viene precisato che l’accettazione espressa della cessione del credito, da parte delle amministrazioni debitrici, libera definitivamente l’impresa da ogni ulteriore verifica da effettuare al momento dell’effettivo pagamento delle somme spettanti, all’atto dell’erogazione degli importi dovuti dall’amministrazione, infatti, la verifica sarí  effettuata solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha acquistato il credito dall’impresa originaria.