Oggetto: costo del personale – art. 82 c. 3-bis D.lgs. n. 163/’06

 

Con riferimento all’oggetto, il Dipartimento Reg. Tecnico dell’Ass. Infrastrutture con nota n. 9801, a seguito di pronunce dell’A.N.A.C. e di una pronuncia del TAR Palermo, ha ritenuto che il costo del personale (art. 82 c. 3-bis: “il prezzo più basso è determinato al netto dalle spese relativa al costo del personale, valutato sula base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore…), deve essere determinato dall’impresa in base alle proprie reali capacità organizzative; come tale, spetta all’impresa definire il costo del personale in base alla tipologia dell’appalto, costo che può essere soggetto a verifica di congruità da parte dell’ente appaltante.

Pertanto, in attesa di un chiarimento normativo, il Dipartimento reg. tecnico, invita gli enti appaltanti ad uniformarsi al suddetto indirizzo.

 

19 febbraio 2015