Sismabonus acquisti in zone 2 e 3, l’asseverazione va presentata entro il rogito

È confermata la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti sugli immobili siti in zona sismica 2 e 3, se l’asseverazione di rischio sismico è depositata entro la data di stipula del rogito. Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la cessione del credito è più ampia, ed è consentita anche a soggetti “non collegati”.

In tema di Sismabonus sugli acquisti con le Risposta n. 297 del 1°settembre 2020, Risposta n. 298  del 1° settembre 2020 e Risposta n. 300 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già precisato sull’ammissibilità di un’asseverazione “tardiva” per le gli acquisti di unità immobiliari site in zone a rischio sismica 2 e 3.

Con queste ulteriori pronunce viene definitivamente chiarito che il Sismabonus acquisti spetta agli acquirenti di unità immobiliari site nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. È confermato che l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

Si precisa, inoltre, che con la Risposta n.297 l’Amministrazione finanziaria ha confermato che è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal fornitore non collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione (Cfr. le C.M. 11/E/2018 e 17/E/2018).