Comunichiamo alcune importanti pronunce dell’A.N.A.C.

  1. Determinazione n. 4/2015 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”: l’Autorità ha rivisitato la precedente Determinazione in materia n. 7/2010, con l’obiettivo di tenere conto di alcune criticità segnalate dagli operatori del settore, in considerazione dell’entrata in vigore del Regolamento appalti (DPR n. 207/’10) e del D.M. n. 143/2013 per la determinazione dei compensi da porre a base di gara. I principali punti della pronuncia riguardano:
    • obbligo di determinare i compensi in base ai parametri stabiliti nel D.M. n. 143/2013 (Reg. determinazione corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di appalto pubblico di servizi ing. e arch.). Vincolo non sempre rispettato dalle Amministrazioni. L’obbligo riguarda non solo le gare per servizi di ing. e arch., ma anche la quota di progettazione inclusa nei cd. appalti integrati (appalti di progettazione ed esecuzione lavori);
    • per la dimostrazione dei requisiti speciali (fatturato, servizi di punta, organico – art. 263 Reg. Appalti), l’ANAC ricorda che fino al 31.12.2015 per la dimostrazione di alcuni requisiti (fatturato globale e organico medio), il periodo di attività documentabile è quello relativo, rispettivamente, ai migliori 5 anni del decennio o ai migliori 3 anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 253 c. 15-bis Cod.). Altresì, per la determinazione della misura dei requisiti speciali utile per la qualificazione dei concorrenti, l’ANAC propende per un’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara. Ad esempio: si suggerisce una richiesta di fatturato non superiore al doppio del valore dell’affidamento (art. 263 Reg. fissa tra 2 e 4 volte l’importo gara), salvo circostanze debitamente giustificate;
    • Criteri di aggiudicazione: l’Autorità ricorda che per gli affidamenti d’importo superiore a € 100.000, l’art. 266 Reg. espressamente indica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea anche con le nuove direttive UE 2014. Invece, riguardo alla percentuale massima di ribasso prestabilita nel bando (art. 266 c. 1 lett c. Reg.), l’ANAC pur comprendendo le finalità, ritiene che detto limite non possa essere previsto perché in contrasto con la normativa comunitaria. Tuttavia, fornisce suggerimenti per la selezione dei progetti di qualità, quali la limitazione del peso per il “prezzo”, inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, etc..;
    • verifica e validazione dei progetti: l’Autorità ne ricorda la particolare importanza per l’esecuzione dell’opera pubblica e la disciplina giuridica.
  2. Comunicato Presidente ANAC 17 marzo 2015 “Varianti in corso d’opera ex art. 132 Cod. Appalti”: si ricorda che l’art. 37 D.L. n. 90 conv. in Legge n. 114/2014, ha introdotto l’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera dei contratti pubblici di lavori, il quale è stato oggetto di precedenti 3 comunicati dell’Autorità per la determinazione della soglia e condizioni delle varianti da trasmettere con le relative modalità. Con il comunicato in  oggetto, il Presidente dell’ANAC fornisce ulteriori indicazioni per gli adempimenti in merito, con particolare riferimento a quelli del RUP.
  3. Atto di segnalazione al Governo e Parlamento n. 3/2015 “Spese di gestione delle centrali di committenza poste a carico dell’aggiudicatario”: si sta diffondendo nel mercato degli appalti pubblici la prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese riguardanti la procedura di gara ovvero per l’utilizzo di piattaforme informatiche da parte di alcune centrali di committenza. In merito, in linea con quanto rilevato dall’ANCE, l’ANAC dubita sulla legittimità di quelle clausole contenute nei bandi di gara o lettere d’invito che prevedono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo (a favore di alcune centrali di committenza), fissato in percentuale rispetto all’importo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, o che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale si obbliga ad eseguire il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione, a pena d’esclusione. Invero, l’Autorità osserva la mancanza di una disposizione normativa generalizzata che consente meccanismi di remunerazione a carico dell’aggiudicatario (come, invece, previsto per le convenzioni e accordi quadro CONSIP), e che le imposizioni delle suddette clausole a pena d’esclusione contravvengono al principio di tassatività delle clausole di esclusione ex art. 46 Cod. Appalti. Pertanto l’ANAC ha segnalato quanto sopra al Governo e Parlamento, affinché sia emanata una disposizione che espressamente vieti di porre le spese di gestione della procedura di gara a carico dell’aggiudicatario.

20 marzo 2015