Sulla G.U.R.I. n. 49/2015, è stata pubblicata la legge in oggetto recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” di conversione del D.L. n. 192 cd. “decreto mille proroghe”, entrata in vigore il 1° marzo scorso.

Riassumiamo le principali novità normative in materia di LL.PP.:

  • ANTICIPAZIONE PREZZO CONTRATTUALE (art. 8 c. 3 e 3-bis L. n. 11/2015): premesso che con la legge n. 98/2013 è stato inserito l’obbligo delle stazioni appaltanti di erogare all’appaltatore l’anticipazione del prezzo contrattuale (10%) per i bandi o avvisi pubblicati dal 21 agosto 2013 fino al 31 dicembre 2014, tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 dal suddetto D.L. n. 192 (sempre nella misura del 10%). Altresì con la legge di conversione in oggetto, il termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016 (sempre 10%)con la particolarità che per i bandi o avvisi pubblicati dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2015, la misura dell’anticipazione è pari al 20%. Sul punto si ricorda che l’anticipazione costituisce una misura obbligatoria, quindi dovuta dalle stazioni appaltanti entro 15 giorni  dall’effettivo inizio dei lavori, a prescindere da un’espressa previsione negli atti di gara; obbligatorietà confermata dall’A.N.A.C. nei recenti bandi-tipo ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi.
  • Schematicamente:
  • Bandi o avvisi pubblicati dal 21 agosto 2013 al 28 febbraio 2015: anticipazione del 10% del prezzo contrattuale;
  • Bandi o avvisi pubblicati dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2015: anticipazione del 20% del prezzo contrattuale;
  • Bandi pubblicati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.

 

  • CENTRALI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO (art. 8 c. 3-ter e 3-quater): sono stati ulteriormente differiti al 1° settembre 2015, i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizioni di beni, servizi e forniture riguardanti i Comuni non capoluogo di provincia. Pertanto, da tale data i Comuni non capoluogo di provincia dovranno avviare le procedure di appalto (lavori, servizi e forniture) solo nell’ambito dell’Unioni di Comuni ove esistenti, ovvero costituendo  apposito accordo consortile tra Comuni e avvalendosi dei competenti uffici delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore. Ad eccezione dei Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti che potranno procedere autonomamente per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000. In alternativa a quanto sopra, per i beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno acquisirli attraverso Consip o altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 33 c. 3-bis Cod. Appalti). Tali previsioni, come specifica la norma della legge in oggetto, non si applicano alle procedure già avviate alla data del 1° marzo scorso; quindi, sono salve le gare che già sono state avviate mediante centrali di committenza prima del 1° marzo (in considerazione che per i beni e servizi l’obbligo della centralizzazione era già scattato lo scorso gennaio).
  • GENERAL CONTRACTOR (art. 8 c. 8): ulteriormente slittato il termine al 31 dicembre 2015 (prima 30 giugno 2015) entro il quale i general contractor possono dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante il possesso dell’attestazione SOA.

4 marzo 2015