Sulla G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016, è stata pubblicata la legge in oggetto che entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio.

 

D’interesse per il settore dei lavori pubblici assumono alcune disposizioni relative agli “appalti verdi”. In particolare, sono introdotti alcuni correttivi al Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. n. 163/’06).

  • Cauzione provvisoria (art. 75 c. 7 Cod. Appalti): l’art. 16 comma 1 della legge in oggetto, prevede una riduzione del 30%dell’importo della cauzione provvisoria (o del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quella del 50% già previsto nel caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 (cd. certificazione sistema qualità). Inoltre, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
  • Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 Cod. Appalti): l’art. 19 c. 4 della legge in oggetto, prevede che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (criteri ambientali minimi; oggi adottati con decreto Ministero Ambiente 11.4.2008).

L’art. 16 c. 2 prevede che, nell’elaborazione del criterio di valutazione dell’offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si possano anche tenere in considerazione i consumi di energia delle risorse naturali alle emissioni inquinanti nonché i costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera. Ancora, sempre ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, s’introduce la possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all’attività dell’azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione UE.

Altresì, è prevista la necessaria specificazione, nel bando di gara, del metodo che l’Amministrazione utilizzerà per la valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta; in ogni caso tale metodo (“costi del ciclo di vita”) deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
  • essere accessibile a tutti i concorrenti;
  • fondarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.

 

Si sottolinea che la nuova Direttiva Appalti 2014, in corso di recepimento, prevede la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere ai “costi del ciclo di vita” del prodotto nella valutazione dell’offerta.

Infine, è introdotto l’obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi (C.A.M.), così modificando l’art. 64 c. 4-bis del Cod. Appalti.

 

Per maggiore chiarezza alleghiamo gli art. 75 e 83 del Cod. Appalti (D.lgs. n. 163/’06), come modificati dalla legge in oggetto.

 

26 gennaio 2016