Con un parere n. 1921 del 20 aprile 2023 reso dal Servizio Supporto Giuridico del MIT,  l’Organo di Consulenza, ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’art. 26, comma 1 del decreto legge “aiuti” n. 50/2022, nella parte in cui prevede che, ai fini della revisione prezzi, “..le stazioni appaltanti fanno ricorso, in prima battuta, a risorse interne e, solo qualora queste ultime non siano sufficienti, accedono al Fondo ministeriale.”

In particolare, il MIT evadendo una richiesta di chiarimento in cui si chiedeva se “… qualora le risorse da imprevisti e quelle da ribasso non siano sufficienti a coprire la spesa per adeguamento dei prezzi, è possibile (prima di ricorrere all’accesso al Fondo nazionale) stabilire di finanziare l’adeguamento con ulteriori risorse (ad esempio derivanti da avanzo)dell’amministrazione?…”, l’Organo di Consulenza del MIT ha ritenuto corretta tale interpretazione della norma, riconoscendo alle stazioni appaltanti la suddetta facoltà alternativamente alla richiesta di accesso al Fondo.

Si tratta quindi di un’indicazione positiva, che consentirà di accedere più agevolmente alle risorse interne della stazione appaltante per la copertura della spesa derivante dal compenso revisionale.