Nell’aprile 2015 un Consorzio stabile aveva presentato ricorso al TAR Lazio avverso il decreto del Ministero Economia e Finanze contenente le “modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte delle P.A.” (c.d. split payment di cui all’art. 17-ter DPR n. 633/1972, introdotto dalla legge stabilità 2015) pubblicato in G.U.R.I del 3 febbraio 2015 e la relativa circolare applicativa dell’Agenzia Entrate n. 1/2015.

Il Consorzio eccepiva l’illegittimità dei suddetti provvedimenti perché adottati in violazione dei principi generali di diritto comunitario, quali la certezza delle situazioni giuridiche, proporzionalità e parità di trattamento e neutralità fiscale. In primo grado il TAR Lazio con sentenza n. 121/2016 ha respinto il ricorso riconoscendo la piena legittimità della disciplina nazionale e l’efficacia delle norme attuative.

Appellata tale decisione, con orientamento radicalmente opposto, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2472/2016 ha disposto la sospensione dell’esecutività della sent. Tar Lazio e del provvedimento originariamente impugnato (D.M. Economia e Fin. su indicato) considerato che da questi “deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell’attività di impresa svolta”.

Al momento, la suddetta ordinanza di sospensione rileva esclusivamente tra le parti ricorrenti, riconoscendo solo al Consorzio ricorrente il diritto di disapplicare il meccanismo dello split paymentper le fatture emesse nei confronti dell’ente pubblico controparte. Potrebbe assumere rilevo per tutte le imprese qualora il Consiglio di Stato rimettesse la questione alla Corte di Giustizia Europea e questa si pronunciasse nel senso di norma contraria alle norme europee.

In ogni caso si ricorda che per le imprese fornitrici delle P.A. che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello split payment, è ammesso il rimborso del credito IVA in via prioritaria. Infine, si ricorda che secondo il Consiglio Europeo (Dec. N. 1401/’15), l’applicazione dello split payment è temporanea per il triennio 2015-2017, pertanto non rinnovabile dopo tale periodo.