Con circolare n. 14775 del 26 luglio il Ministero del Lavoro ha sollecitato gli uffici a verificare il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, anche in relazione al personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici.

Ciò non solo ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (ai sensi della Legge di Stabilità 2007) ma anche per il calcolo della contribuzione obbligatoria.

Tale contribuzione, infatti, dovrà essere rapportata alle retribuzioni previste dai suddetti contratti più rappresentativi, qualora i contratti effettivamente applicati prevedono retribuzioni inferiori (D.L. n. 338/89).

Fermo restando quanto sopra, il Dicastero ha altresì rammentato che nell’ambito del nuovo codice dei contratti pubblici è stata “stabilita inequivocabilmente l’applicazione del “contratto leader” in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni”.

E’ stato, infatti, previsto, all’art. 30, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, che“al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

Tale principio, ha altresì sottolineato il Ministero del Lavoro, era già stato più volte evidenziato, con specifico riferimento al settore edile, sia dallo stesso (nota n. 10565/2015), sia dall’ANAC (parere n. 6/2015), in virtù di quanto previsto nel vecchio regolamento del codice degli appalti (DPR n. 207/2010).

Attualmente il riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative è stato individuato dal codice degli appalti (Dlgs n. 50/2016) quale parametro di riferimento:

• nella fase progettuale ai fini della determinazione dei costi del lavoro (art. 23, comma 16);

• nella fase di aggiudicazione per la individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 97, comma 5, lett. d);

• ai fini della responsabilità solidale con riferimento agli obblighi retributivi e contributi non correttamente assolti da parte dell’appaltatore e del subappaltatore (art. 105).

In allegato la Circolare n. 14775 del 26 luglio del Ministero del Lavoro