Pubblicato il Decreto Legge 27 febbraio 2026, n. 25 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.48 del 27 febbraio 2026), in vigore dal 27 febbraio 2026, che introduce un pacchetto articolato di misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori subordinati e autonomi, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana, in coerenza con la Delibera del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2026, pubblicata nella G.U. Serie Generale n.26 del 2 febbraio 2026, che ha dichiarato per tali territori lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi (decorrenti dalla data di deliberazione).

Di seguito si riepilogano, in sintesi, le principali disposizioni di interesse per il settore.

Art. 2 – Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

L’art. 2 dispone la sospensione di alcuni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, oppure avevano sede legale o sede operativa dichiarata alla competente CCIAA in immobili danneggiati, situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (sopra citata):

  1. danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto in esame (27/02/2026), dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici;
  2. danneggiati per i quali, alla medesima data, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

L’individuazione puntuale dei beneficiari delle suddette sospensioni dei termini, ai sensi del comma 2, art.2, sono demandate ad una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 29 marzo 2026).

Per tali soggetti, sono sospesi nel periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026:

  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad eccezione di quelli concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise [art.2, comma 3]
  • i termini relativi ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli altri atti individuati dal comma 5 dell’art. 2 in esame [art.2, comma 5]
  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF effettuate dai medesimi soggetti in qualità di sostituti d’imposta [art.2, comma 4]

Nei suddetti casi di sospensione non si procede al rimborso delle somme eventualmente già versate [art.2, comma 6].

Nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 sono sospesi, altresì, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei suddetti immobili danneggiati, anche per conto di aziende e clienti non operanti in tali immobili, senza applicazione, nello stesso arco temporale, delle relative sanzioni. [art.2, comma 7]

Il comma 8 prevede che:

  • i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.
  • i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli altri atti individuati dal comma 8 dell’art. 2 in esame riprendano a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
  • gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, siano effettuati entro il 10 ottobre 2026.

Il comma 9 prevede che le fattispecie in esame siano soggette alla disciplina di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), la quale si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del D.Lgs.446/1997, anche in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 all’art.1, co. 82-101 (cd. Rottamazione-quinquies) (vedi nostra news del 15 gennaio 2026 “Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”) [art.2, comma 10]

Art. 5 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

L’art. 5 prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la già citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta dall’INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e ferme restando le durate massime stabilite dalla norma in esame, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.

L’integrazione al reddito è riconosciuta entro determinate durate massime e comunque entro il limite temporale del 30 aprile 2026.

In dettaglio:

  • ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, per le giornate di sospensione della stessa, nel limite massimo di novanta giornate [art.5, comma 3]
  • ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate [art.5, comma 4]

L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate [art.5, comma 2].

La disposizione in commento prevede alcune semplificazioni per il riconoscimento dell’integrazione in oggetto.

In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito in esame sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. 148/2015 [art.5, comma 6].

Si dispone, inoltre che, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito:

  • non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla richiamata normativa generale (D.lgs. 148/2015), in applicazione dell’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo
  • non comportano il pagamento del contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 145/2018

Le integrazioni al reddito in esame sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 [art.5, comma 7].

Viene altresì previsto che tali integrazioni siano concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l’anno 2026 e che le medesime siano erogate con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Spetta all’INPS disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l’INPS non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame [art.5, comma 9].

Art. 8 – Sospensione di termini in favore delle imprese

L’art. 8 reca sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge.

In particolare, sono sospesi dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 – senza applicazione di sanzioni e interessi – i termini relativi a [art. 8, comma 1]:

  1. versamenti riferiti al diritto annuale (previsto dall’articolo 18 della legge n. 580 del 1993) dovuto alla Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
  2. adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

I versamenti sospesi di cui alla superiore lett. a) sono effettuati in un’unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine [art. 8, comma 4].

Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, sono sospesi dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa relativi ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio [art. 8, comma 3]

L’articolo 8 al comma 5 prevede, altresì, che, nei territori interessati, agli immobili c.d. “commerciali” si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.