Bonus facciate, ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

Di seguito alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate su specifiche ipotesi di interventi agevolabili con il Bonus Facciate, in diverse risposte ad interpelli.

In particolare, nelle diverse fattispecie esaminate dall’Agenzia delle Entrate si chiede di sapere se è agevolato ai fini del cd. Bonus facciate il solo rifacimento del rivestimento dell’edificio in tessere di mosaico ovvero se, per fruire dell’agevolazione, è necessario effettuare anche un intervento di isolamento (tramite insufflaggio della cassavuota), che debba rispettare i “requisiti minimi” del D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica di cui al D.M. 11 marzo 2008. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.287 del 28 agosto 2020, conferma che l’intervento di sostituzione del rivestimento dell’edificio in mosaico rientra nel campo applicativo dell’agevolazione.

Viene, inoltre, chiarito che ai fini del Bonus facciate non sono in ogni caso agevolati i lavori di coibentazione tramite “insufflaggio della cassavuota”, tenuto conto che questi non interessano la superficie esterna del fabbricato.
In ogni caso, viene chiarito che tale intervento può accedere all’Ecobonus, secondo le specifiche regole per questo previste sono agevolati gli interventi consistenti nel rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi. Al riguardo, nella Risposta n.289 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma la spettanza del Bonus facciate per le spese relative al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura delle intelaiature metalliche a sostegno dei medesimi pannelli, e della parete inferiore del balcone, con la relativa stuccatura (cfr. anche la C.M. 2/E/2020).

In caso di lavori condominiali per il restauro delle facciate esterne di un edificio, comprensivi dell’isolamento termico, alcuni condomini possono usufruire del Bonus facciate, mentre altri, per i medesimi interventi, dell’Ecobonus (Risposta n.294 del 1° settembre 2020). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il singolo condomino può scegliere se fruire dell’una o dell’altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri, a condizione che gli interventi rispettino i requisiti specifici e gli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione (cfr. in senso conforme anche la R.M. 49/E/2020 e la Risposta 179/E/2020).

L’agevolazione è riconosciuta nell’ipotesi di interventi condominiali di rifacimento della facciata di un edificio a pianta irregolare, nel quale solo alcune delle facciate siano visibili dalla strada.Al riguardo, nella Risposta n.296 del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che il Bonus facciate viene riconosciuto anche per tale fattispecie (facciata interna dell’edificio solo parzialmente visibile dalla strada), nel rispetto di tutte le condizioni previste per l’applicabilità del beneficio.

Il bonus spetta in caso di rivestimento della facciata esterna con un prodotto innovativo, in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro della stessa, nonché per il consolidamento dei supporti murari. Il beneficio viene ammesso anche in questa ipotesi, come chiarito nella  Risposta n.319 dell’8 settembre 2020.