Con nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all’art. 1, del D.L.  16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” – convertito in L. n. 120/2020).

La nota chiarisce che, in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia, incombono sulle stazioni appaltanti specifici obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.

La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento.

In particolare, il MIT precisa che gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

MIT_nota n. 523 del 13 gennaio 2021