Con una recente pronuncia  del  TAR Veneto, Sez. II,  9 novembre 2023, n.  1584, il Giudice Amministrativo ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la Stazione appaltante, prima di procedere con l’esclusione dell’offerta ritenuta anomala, deve avviare il sub – procedimento previsto dall’art. 110, secondo comma, del D.Lgs. n. 36/2023 a norma del quale  “… In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Il G.A. ha, quindi, ribadito che, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in vigenza del d.lgs. 50/2016 (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 1969/2019),  ma tuttora applicabile, stante la rilevata continuità di disciplina, anche comunitaria, nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall’impresasospettata” di aver presentato un’offerta anormalmente bassa, atteso che l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa”.

Pertanto, sempre secondo il TAR, “Il principio del contraddittorio è un assoluto obbligo cui è tenuta la stazione appaltante, in caso di offerta anomala, prima di procedere all’esclusione della impresa dalla gara”, e che quindi, in presenza della violazione del suddetto principio, la conseguenza è quella di ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione dell’O.E. dalla procedura di gara.

La sentenza, per quanto attinente al settore dei servizi, esprime un principio generale per  tutti gli appalti pubblici, nel caso in cui – al di fuori dell’applicazione dei meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 54 del nuovo Codice appalti, d.lgs. 36/2023- sia attivato il sub-procedimento di anomalia dell’offerta previsto dal successivo art. 110.