Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.279 del 23.11.2021 , il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Dm 11 novembre 2021), previsto dall’articolo 1 septies del Decreto Sostegni Bis n. 73/2021 convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, volto ad introdurre un significativo istituto di compensazione per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei materiali per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 e riguardanti lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure (articolo 1 septies  del D.L. n. 73/2021, così come modificato di recente dall’articolo 16, comma 3 – novies del D.L. n. 121/2021, convertito con legge del 9 novembre 2021, n. 156).  Il MIMS, con il suddetto decreto ha rilevato:

  1. le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, per lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno 2021 (cioè con offerta presentata nel 2020), afferenti 36 materiali indicati nella tabella di cui all’allegato 1) del D.M. 11 novembre 2021;
  2. le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione  superiori al 10% complessivo, se riferite a più anni, per lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno 2021 (cioè con offerta presentata negli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019), afferenti i 36 materiali indicati nella tabella di cui allegato 2) del D.M. 11 novembre 2021.

A fare da discriminante sarà «la data dell’offerta».

A pena di decadenza, l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. in oggetto. Il mancato rispetto del superiore termine non darà diritto ad alcun ristoro economico, alla luce della normativa vigente.

Le compensazioni, inoltre, dovranno essere determinate «al netto delle compensazioni eventualmente già liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre dell’anno 2021» ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice appalti.

La compensazione di cui all’articolo 1 septies del decreto sostegni BIS è riconosciuta anche in deroga all’articolo 133 del Codice De Lise e del D.Lgs. n. 50/2016.