Una recentissima sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 28.09.2021 n. 1494 e pubblicata il 18.01.2022 (allegato 1)  ribalta l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, Sezione V, del 7.2.2020, n. 964 (allegato 2), attraverso un articolato percorso logico-giuridico, non riconosce in capo alla Cassa Depositi Prestiti Immobiliare (CDPI) la natura di Organismo di Diritto Pubblico riconducibile all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.Lgvo n.50/2016, con conseguente inapplicabilità delle norme regolanti le procedure ad evidenza pubblica di cui all’attuale Codice dei Contratti e delle relative norme di giurisdizione in caso di contenzioso.

Per comprendere le decisioni in commento di seguito alcuni chiarimenti sulla nozione di Organismo di Diritto Pubblico.

La nozione di organismo di diritto pubblico, comparsa per la prima volta nella direttiva comunitaria n. 89/440/CEE, oggi è attualmente prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016 . Tale qualifica assolve allo scopo di ricondurre nell’alveo dei destinatari della disciplina dei contratti pubblici anche quei soggetti che, pur non rientrando nel novero delle amministrazioni di stampo tradizionale, costituiscono, in realtà, una longa manus dello Stato e degli enti territoriali. Gli organismi di diritto pubblico, infatti, sono inclusi fra le “amministrazioni aggiudicatrici” al fine di evitare che, tramite lo schermo di un soggetto, ancorché apparentemente privato, la “mano pubblica” possa sottrarsi ai vincoli e ai principi delle direttive appalti e concessioni.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 7.2.2020, n. 964 cit.  ha riconosciuto che CDP Investimenti SGR S.p.A. è un organismo di diritto pubblico, e come tale è soggetto alle regole dell’evidenza pubblica nella scelta del contraente di un appalto di lavori e alla giurisdizione amministrativa esclusiva. ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. per le relative controversie.

In particolare il massimo  Organo di Appello della giurisdizione amministrativa ha affermato che CDP Investimenti SGR S.p.A. che gestisce fondi comuni di investimento rappresenta la modalità organizzativa scelta dalla pubblicistica Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l’espletamento dei suoi fini istituzionali, senza che i caratteri propri della gestione dei fondi di investimento possano mutare la natura pubblicistica dell’attività svolta. Da qui la necessaria assoggettabilità della CDPI, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato cit, alle regole di evidenza pubblica trattandosi di una “branca operativa di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. una volta che questa è stata qualificata organismo di diritto pubblico e dunque a quelle regole è stata riconosciuta”

Tale orientamento, oggi non trova conferma nella giurisdizione ordinaria, ed infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1494/2022 cit., ha affermato che CDP IMMOBILIARE pur perseguendo le stesse finalità della CDP, trattasi comunque di una “società di gestione risparmio” il cui modello è riconducibile all’articolo 33 del D.Lgvo n. 59/1998 “e come tale inserita a pieno titolo nell’ordinamento previsto da tale decreto, alle cui disposizioni è tenuta a prestare osservanza, al pari delle altre società del medesimo tipo autorizzatte ad operare sul mercato dei servizi d’investimento, ed in particolare a prestare i servizi indicati dall’art. 33 cit. Essa opera pertanto in un settore contraddistinto dall’esistenza di una pluralità di soggetti in competizione tra loro, offrendo al pubblico degli investitori qualificati servizi d’investimento non diversi da quelli prestati dagli altri operatori, sulla base delle medesime regole cui sono assoggettati questi ultimi, e perseguendo obiettivi di rendimento la cui preventiva fissazione esclude, in linea di massima, la possibilità di lasciarsi guidare, nell’esercizio della propria attività, da considerazioni diverse da quelle economiche. La finalità ultima dell’intervento risponde indubbiamente ad un interesse generale, costituito dalla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma tale obiettivo viene realizzato ricorrendo ad uno strumento giuridico, quale il fondo d’investimento immobiliare, che prevede l’acquisizione d’immobili individuati dagli stessi gestori con l’utilizzazione di risorse economiche reperite sul mercato attraverso l’offerta di quote agl’investitori, cui dev’essere assicurata un’adeguata remunerazione, non diversamente da quanto accadrebbe in un’operazione d’investimento immobiliare posta in essere dal gestore di un fondo privato”.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna, CDPI, operando in un settore in cui offre servizi di investimento non diversi da quelli prestati dagli altri operatori, agisce alla stregua di un qualunque gestore di un fondo privato tenuti ad osservare le medesime regole riconducibili al modello di cui all’articolo 33 del d.Lgvo n.58/98 quindi “ai fini dell’affidamento di lavori, servizi o forniture, essa non può pertanto considerarsi tenuta, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica…”

Cass. S.U. n. 1494_2022

CdS, V, n. 964_2020 Cass. S.U. n. 1494_2022