L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato lo scorso 28 gennaio nuove FAQ relativamente alle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2022 al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi con la Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022.

In particolare, vengono forniti chiarimenti in relazione alla modifica che esclude l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione del Bonus facciate.

In una FAQ l’Agenzia risolve la questione relativa alla decorrenza di tale nuova disposizione, precisando che questa opera per le comunicazioni relative all’opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, in presenza di lavori in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, nel caso di spese sostenute, anche mediante sconto in fattura, nel mese di dicembre 2021 (ossia prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), e di invio della comunicazione di opzione a gennaio 2022, l’obbligo di presentare la congruità dei costi ed il visto di conformità è escluso.
Sul tema viene, altresì, specificato che per usufruire del Bonus facciate nelle modalità sconto in fattura/cessione del credito, la congruità dei costi ed il visto di conformità sono sempre obbligatoria prescindere dalla circostanza che l’intervento sia eseguito in edilizia liberao sia di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

L’Amministrazione finanziaria si sofferma, poi, su ulteriori aspetti, sempre in merito alle nuove regole in tema di opzione per sconto in fattura/cessione del credito, relative alla congruità dei costi ed al visto di conformità, e:

  • conferma che i prezzari DEI, richiamati dal Decreto MISE 6 agosto 2020, possono essere utilizzatiai fini della congruità dei costi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, anche per usufruire del Sismabonus 110% ed ordinario, del Bonus facciate e del Bonus ediliziaLa disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ha natura interpretativa, ed ha, quindi, efficacia retroattiva. La disposizione si applica, cioè, anche con riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2022;
  • chiarisce che in caso di acquisto di box di nuova costruzioneagevolabilecon il Bonus edilizia al 50%, lo sconto in fattura, operante per i rogiti stipulati dal 1° gennaio 2022, viene riconosciuto anche per gli acconti, versati a decorrere dalla medesima data;
  • consente l’applicabilità del Bonus edilizia al 50% nelle modalità di sconto in fattura/cessione del credito nell’ipotesi di un intervento di manutenzione straordinaria, comprendente anche l’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore.

In particolare, per l’installazione di impianti che rientrano nell’ambito applicativo della legge 10/1991, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità del Bonus edilizia, nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito in via autonoma, come manutenzione straordinaria, a prescindere dalla realizzazione di ulteriori lavorazioni edili così qualificate a livello urbanistico;

  • specifica che la percentuale del 30% dei lavori, relativa agli edifici unifamiliari, che consente, se raggiunta entroil 30 giugno 2022, di usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022si riferisce all’intervento considerato nel suo complesso, ivi comprese le lavorazioni sulle quali il “110%” non si applica (cfr. anche la Risposta n.791/2021);
  • chiarisce, in presenza di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che se questi sono “trainati” da lavori di efficientamento energetico, il limite di spesa è pari a 96.000 euro, importo che si aggiunge ai limiti di spesa stabiliti per ciascuno dei lavori “trainanti” da Ecobonus.

Invece, se la rimozione delle barriere è “trainata” da un intervento antisismicoopera un unico limite di spesa di 96.000 eurosia per i lavori “trainanti” da Sismabonus, che per quelli “trainati” sulle barriere architettoniche;

  • conferma che, anche per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono ammessilo sconto in fattura e la cessione del credito (dal 1° gennaio 2022);
  • conferma che se il beneficiario trasmette il Modello 730 precompilatoin via autonoma, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, per usufruire del Superbonus non è necessaria l’apposizione, sullo stesso, del visto di conformità. Ciò vale anche se, nel Modello precompilato ricevuto, siano stati modificati i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus, prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate;
  • chiarisce che, in caso di fruizione diretta del Superbonusin dichiarazione (Modello Redditi), le spese relative al visto di conformità ai fini del “110%” possono essere detratte autonomamentea condizione che vengano tenute separate rispetto a quelle necessarie per ottenere il visto sull’intera dichiarazione, nei casi previsti dalla normativa.

La separata indicazione dei costi sostenuti per il visto di conformità relativo al Superbonus deve risultare nella fattura emessa dal professionista (come documento giustificativo della spesa).