Pubblicata, sul S.O. alla G.U.R.S. n. 22 del 16 maggio 2025, la Legge regionale n. 22 del 16 maggio 2025, recante “Disposizioni varie in materia edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”, in vigore dal 17 maggio.

Per quanto di diretto interesse, si segnala in particolare l’art.1 con il quale vengono introdotte modifiche all’art. 18 della L.R. 27/2024 di recepimento in Sicilia del D.L. 69/2024, cd. decreto “Salva Casa”, come modificato dalla legge 105/2024 di conversione.

In particolare, il citato articolo estende in Sicilia l’applicazione, oltre che dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 3 del D.L. 69/2024, anche il comma 4 bis, inserito all’art. 3 dalla legge di conversione 105/2024.

Il comma 4-bis estende il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, come delineato nell’art. 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6, anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 (termine oltre il quale è stato introdotto il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma e cioè in via successiva rispetto alla realizzazione dell’intervento, come attualmente contenuto nell’art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004) per i quali il titolo, che ne ha previsto la realizzazione, è stato rilasciato dai comuni senza previa autorizzazione paesaggistica. La norma specifica poi che tale ultima previsione non trova applicazione “agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”.

La disposizione, come introdotta dalla legge di conversione, interviene risolvendo una annosa problematica che riguarda numerosi casi del passato in cui i comuni avevano rilasciato i titoli edilizi, ma senza il preventivo invio dei progetti alle Soprintendenze e quindi senza l’ok paesaggistico, rendendo così possibile per detti immobili, legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio, di essere legittimati anche sotto il profilo paesaggistico.

La legge contiene inoltre disposizioni in materia di sviluppo turistico (Art. 2 modifiche all’art. 16 L.R. 78/1976), demanio marittimo (abrogazione art. 4 L.R. 32/2020), strutture turistico-recettive (modifiche agli artt. 25, 35 e 40 L.R. 6/2025), parchi (artt. 12, 27 bis L.R. 98/1981).