
Pubblicazione in GU dell’Accordo Stato Regioni – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 29 Maggio 2025
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).
Si fa seguito alla nostra precedente news 23 aprile 2025 – “Conferenza Stato-Regioni – Approva l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compresa quella del datore di lavoro)”.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’Accordo, nonostante esso preveda espressamente (Parte VII, punto 1) che “entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, il Ministero del Lavoro, sentito informalmente, ritiene che la decorrenza sia da intendersi a partire dalla data di pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito istituzionale, ovvero il 19 maggio, e non il 24 maggio, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo del provvedimento (allegato A), parte integrante e sostanziale dell’atto di approvazione dell’accordo, sancito in data 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR, è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile alla pagina https://www.lavoro.gov.it/media/88228 (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).
Rispetto al testo approvato e diffuso dalla Conferenza Stato-Regioni, si evidenzia, nella premessa, la seguente integrazione:
In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.
Ricordiamo che, con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del TUSL, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore.
Il nuovo accordo ha disciplinato la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
Si segnala, poi, che, nel corso per lavoratori, al paragrafo 2.1.1. è riportata una specifica relativa al comparto delle costruzioni:
Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.
Rispetto alla formulazione dell’Accordo del 2011, sono stati rimossi due elementi: il riferimento alla sola ipotesi di primo ingresso nel settore e quello relativo alla necessità di un accordo tra le parti sociali firmatarie dei CCNL di settore per il riconoscimento della formazione specifica (tale accordo fu firmato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile il 3 febbraio 2012).
Ciò significa che la validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata al predetto accordo, rendendo il riconoscimento automatico.
Nella Parte VII dell’Accordo è disciplinato il Regime transitorio e il Riconoscimento della formazione pregressa Lavoratori, dirigenti e Preposti.
Con riferimento al regime transitorio l’Accordo dispone che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del TUSL oggi vigente).