
Risposta AdE n.137/2025: Super Sisma bonus acquisti – nessuna plusvalenza imponibile sulla rivendita dell’immobile
- 30 Maggio 2025
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Con la Risposta n. 137 del 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova ipotesi di plusvalenza in caso di vendita di immobili acquistati con il Super Sisma bonus acquisti.
Si ricorda che, la Legge di Bilancio 2024 [art.1 co. 64, lett. a), num. 2) della Legge 30 dicembre 2023 n. 213], ha introdotto, mediante l’inserimento, nell’articolo 67, comma 1, del TUIR, della lettera b-bis), una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile per le cessioni, a titolo oneroso, effettuate dal 1° gennaio 2024, di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus che vengono ceduti entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori. (Si veda nostra comunicazione del 10 gennaio 2024 – “Legge di Bilancio 2024: tutte le misure fiscali in un dossier Ance”)
A tal riguardo, si veda anche nostra comunicazione del 16 luglio 2024 “Circolare Agenzia delle Entrate 13/E/ del 13 giugno 2024 – Plusvalenza cessione immobili oggetto di interventi con Superbonus”, richiamata nella stessa risposta in commento.
Con la risposta sopra citata, tuttavia l’Agenzia chiarisce che la rivendita di un immobile acquistato con il Super Sismabonus acquisti non genera la nuova plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024.
Difatti, viene precisato che la nuova imposta disciplina solo la “prima cessione” di immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, e solo se effettuata dal soggetto che ha eseguito o beneficiato degli interventi.
Nel caso analizzato, dunque, nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche, l’Agenzia chiarisce che la “prima cessione” è quella realizzata dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici, che hanno effettuato gli interventi e che, a seguito della successiva alienazione dell’immobile, hanno consentito all’acquirente l’applicazione del Superbonus.
Pertanto, la successiva rivendita effettuata dal contribuente non rientra nel perimetro applicativo della nuova disposizione delle plusvalenze.
Resta comunque applicabile, nella fattispecie di rivendita di immobili acquistati con il Super Sisma bonus acquisti, la disciplina ordinaria sulle plusvalenze di cui alla lettera b) dell’articolo 67, D.P.R. 917/1986, nel caso in cui l’immobile venga venduto prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione.