Con Comunicato n. 55 del 19 aprile 2022, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’area etnea – sisma 26 dicembre 2018, in considerazione della prossima adozione del nuovo costo parametrico che potrebbe comportare un aumento dell’entità del contributo stesso, richiama quanto contenuto nell’Ordinanza commissariale n. 46 del 7 aprile 2022 (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, avvenuta in data 7 aprile u.s.) che prevede la facoltà di utilizzare il nuovo Prezzario regionale anche per le istanze presentate anteriormente alla sua adozione, purché non sia stato ancora adottato decreto di concessione del contributo. Si ricorda che l’Ordinanza 46/2022 prevede che, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, su istanza di parte, si potrà comunicare l’intenzione di avvalersi del nuovo prezzario, procedendo poi il tecnico all’aggiornamento del computo metrico entro i successivi 60 giorni. Il Comunicato informa che nelle more è sospesa l’adozione dei decreti di concessione di contributo e l’esame delle pratiche per quel che attiene al computo metrico, a meno che non venga comunicato a mezzo pec il non interesse ad avvalersi del nuovo prezzario. Il Comunicato informa altresì che “da tempo è stato concordato con il Genio Civile, la Soprintendenza ed il Parco dell’Etna che l’esame delle pratiche afferenti a ricostruzione venga effettuato con priorità: a tal fine è necessario che i tecnici indichino espressamente che si tratta di progetti relativi ad immobili danneggiati dal sisma con esito b-c-e; la priorità attiene anche a progetti c.d. “sisma bonus rafforzato”. In merito si richiama la Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, che, risolvendo i dubbi legati all’applicabilità della proroga del “110%” fino al 2025 per gli immobili interessati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (cfr. il nuovo art.119, co.8-ter del D.L. 34/2020), chiarisce che detta proroga si riferisce sia agli importi, eccedenti il contributo per la ricostruzione, agevolabili con il SuperEcobonus ed il SuperSismabonus, sia alla maggiorazione del 50% delle spese ammissibili a tali benefici, riconosciuta in alternativa al contributo. La risoluzione chiarisce che la proroga opera a condizione che gli edifici su cui si interviene siano residenziali o a prevalente destinazione residenziale. Sono esclusi gli immobili strumentali all’attività di impresa, arti o professioni.

  • Sono comprese nella proroga le unità immobiliari a destinazione abitativa, quali le unifamiliari che:
  • siano stati danneggiati, e sia stato accertato il nesso tra il danno e l’evento sismico, mediante la scheda AeDES (o altro documento analogo), che attesta l’entità del crollo e l’inagibilità del fabbricato (inagibilità B, C ed E);
  • si trovino nei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi compresi i cd. “comuni fuori cratere” ed a nulla rilevando la mancata proroga dello stesso.