Pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida alla piattaforma “Cessione crediti”, che illustra le modalità di utilizzo dello strumento, mediante il quale è possibile gestire tutti i passaggi relativi all’accettazione dei crediti, che vengono poi utilizzati in compensazione nel Modello F24.

Con riferimento ai crediti fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, l’Agenzia delle Entrate specifica che la piattaforma opera anche per i crediti relativi al Superbonus, ed alle detrazioni riferite agli altri interventi edilizi (ad es. Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate).
Tra i principali chiarimenti d’interesse per il settore, l’applicabilità del Superbonus per i titolari di reddito d’impresa in caso di interventi condominiali e la possibilità di cedere il credito senza vincoli, superando il limite delle sole due cessioni, ed anche a soggetti cd. “non collegati”.

I crediti non sono già automaticamente presenti nella piattaforma, ma possono essere caricati in essa attraverso la comunicazione del titolare del credito (beneficiario della detrazione) attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso dei crediti d’imposta che originano dalle detrazioni per gli interventi edilizi sono caricati nella piattaforma dal beneficiario a seguito della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
In tal modo, la detrazione si trasferisce dal beneficiario originario ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).

Come ulteriore passaggio, i fornitori che hanno realizzato gli interventi e i cessionari dei crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite il Modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che «i crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni» e che «non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni».
Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati immediatamente in compensazione tramite Modello F24. Si ricorda, a tal proposito, che i crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (art. 121 del D.L. 34/2020), possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche in caso di successiva cessione.

Nella Guida viene, altresì, specificato che non è possibile correggere la cessione del credito comunicata per errore.
Per correggere l’errore, il cessionario deve rifiutare espressamente la cessione, in quanto in caso di rifiuto, il credito torna nella disponibilità del cedente; in tal modo, attraverso l’apposita funzione della piattaforma verrà consentita al cedente la possibilità di ripetere nuovamente la cessione con i dati corretti.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

Infine, nella piattaforma è inserita anche una sezione dedicata alla lista movimenti, in relazione alle cessioni ed accettazioni effettuate.