Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.150 del 29 giugno 2022, la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (cd. “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia dal 30 giugno 2022.

Per quanto di interesse, in tema di bonus edilizi, si richiama l’art. 24 del D.L. 36/2022 che, nel modificare il comma 2-bis dell’articolo 16 del D.L. 63/2013, estende l’obbligo di comunicazione all’ENEA a tutte le agevolazioni fiscali disciplinate dall’art. 16 del D.L. 63/2013, ossia alla detrazione al 50% per gli interventi di recupero edilizio (cd. Bonus ristrutturazioni), al Sismabonus  e al Bonus mobili, a prescindere dal fatto che la loro fruizione sia legata all’ottenimento di un risparmio energetico.

In particolare, al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui all’art. 16 del D.L 63/2013 sopra menzionati, l’articolo 24 prevede che, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, siano trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

A tal fine, si precisa che la norma non è ad oggi operativa,  difatti, sui nuovi adempimenti sopra richiamati, si rende noto che, con un avviso pubblicato sul portale ENEA, la stessa informa gli utenti che “è in attesa di ricevere dal Ministero competente MiTE precise indicazioni  circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione.  In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L’obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite.”