Pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n.35 del 5 agosto 2022 la Circolare ARTA 26 luglio 2022, n.7 che fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al parere reso dall’Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione siciliana, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022 relativa all’art. 12 della L.R. 2/2021.

Ricordiamo che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio).

Già con precedente circolare ARTA  n. 3 /2022 (vedi nostra comunicazione del 29 giugno 2022, reperibile altresì sul nostro sito) era stato chiarito che:

  • in vigenza del comma 4 dell’art. 37 della L.R. 19/2019, continua a trovare applicazione il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e ss.mm.ii. (cd. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);
  • rimane abrogato il comma 11 dell’art. 10 (attività edilizia) della L.R. 16 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), essendo stata dichiarata l’illegittimità del comma 5 nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10 della citata L.R. 16/96;
  • per quanto emerge dalle stesse premesse (punto 5 – punto 5.2.1) dello stesso Giudice Costituzionale, opererebbe quindi la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell’art. 37 della L.R.19/2020, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante Norme sul governo del territorio).

La Circolare 7/2022, quindi, in ordine alla reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell’art. 12 della L.R. 2/2021, precisa che lo stesso parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana n. 1479/68/11/2022 del 12/07/2022 ha ulteriormente chiarito che:

“(…) pur in presenza della reviviscenza del vincolo generale imposto dall’art. 15 comma 1 lett. e) della legge regionale  n. 78/76, in forza del quale “ le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici” nonché dei vincoli di cui ai commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10 della legge regionale n. 16/96, gli stessi non investirebbero e quindi non potrebbero ritenersi applicabili, secondo una lettura sistematica della pronuncia costituzionale, alle cd. “ zone di rispetto” alla luce della decadenza del vincolo paesaggistico ex lege sulle predette zone”.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in esame, infatti, resta confermata l’abrogazione del comma 11 dell’art. 10 della L.R. 16/96 che, declinando il vincolo paesaggistico ex lege sui boschi e sulle foreste introdotto con la c.d. Legge Galasso, lo estendeva alle zone di rispetto dei boschi specificamente individuate.

L’art.10 della L.R. 16/96, nello stabilire un’apposita disciplina legislativa di tutela del paesaggio boschivo, ha previsto il divieto assoluto di edificazione nei boschi, nelle fasce boscate e nelle relative zone di rispetto (art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 16 del 1996, con le precisazioni e le modulazioni di cui ai successivi commi) e stabilito, inoltre, che  nell’ambito  della  pianificazione urbanistica comunale debba essere previsto l’arretramento  delle costruzioni di almeno 200 metri dal limite dei boschi e  delle  fasce forestali (art. 15, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 78 del 1976.

L’art. 15 della L.R. 78/76 fissa infatti le fasce di rispetto ossia i vincoli di inedificabilità delle edificazioni dalla lett. a ) alla lett. d) posti a tutela delle zone costiere, la lett. e) quelli  di edificazione a tutela dei boschi, fasce forestali e parchi archeologici.