Con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022,  il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2, che erano state precedentemente individuate dalla circolare n. 19680 del 30 marzo scorso.

Isolamento casi COVID-19

I soggetti risultati positivi a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento, secondo le seguenti modalità:

  • Per coloro che sono sempre stati asintomatici oppure per coloro che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, a condizione che venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Contatti stretti

Il Ministero della Salute ha comunicato che per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 si devono tuttora applicare le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30 marzo scorso, di seguito riportate.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da COVID-19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.