• Covid-19 Ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n.4484/20

L’INPS, con il messaggio n. 4484/20, ha chiarito che il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, relativi a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, è fissato al 31 dicembre 2020.
Infatti, l’art. 12 comma 5 del D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) conferma la disciplina inerente i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza Covid-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La seconda parte del citato comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/20. Tale termine si colloca alla data del 30 novembre 2020 (dal momento che il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020), per cui la predetta disposizione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze.
Pertanto, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Con il messaggio qui illustrato, inoltre, l’INPS anticipa l’imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. n. 137/20 e dal D.L. n. 149/20.

  • Congedo Covid-19 – Chiarimenti INPS 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che l’Inps, con la circolare n. 132/2020, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli minori e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
Nel rammentare che la disciplina del congedo in esame, introdotto dal decreto-legge n. 111/2020, ormai abrogato, è stata ridefinita prima dal decreto-legge n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), come innovato dalla legge di conversione n. 126/2020, e poi dal decreto-legge n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) che ha modificato da ultimo il relativo articolato, l’Istituto, ad integrazione delle indicazioni già diramate con la circolare n. 116/2020 e alla luce delle novità introdotte, si sofferma a fornire chiarimenti sull’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 e sulla compatibilità/incompatibilità del congedo in relazione all’altro genitore.
Con riferimento all’ampliamento dei casi, il novellato articolo 21-bis del citato d.l. n. 104/2020 prevede la possibilità, per uno dei genitori, di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Per poter fruire del congedo in esame, in tutti i casi di contatto richiamati, la quarantena deve essere disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Sul punto, l’Inps ha precisato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi individuati diversi dal plesso scolastico è fruibile e indennizzabile solo a decorrere dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data.
Successivamente il d.l. n. 137/2020 (oltre ad elevare fino a 16 anni l’età del figlio convivente per il quale il genitore può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto o parte della quarantena del figlio stesso e a riconoscere ai genitori di figli tra i 14 e i 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro) ha introdotto, altresì, la facoltà per i lavoratori dipendenti, sempre in alternativa al lavoro agile, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di anni 14, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Nel merito, l’Inps ha precisato che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza è fruibile e indennizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020.
Con riguardo alla compatibilità/incompatibilità del congedo con l’altro genitore, l’Istituto sottolinea in particolare che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 21-bis, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio o per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni di tali misure, né di lavoro agile, per il medesimo figlio, ma potrà invece fruirne per altro figlio minore di 14 anni avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
In ordine alle disposizioni sul lavoro agile in presenza di soggetti con disabilità di cui agli articoli 39 del d.l. n. 18/2020 e 21-ter del d.l. n. 104/2020, viene precisato che la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza di cui trattasi è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.
Per quanto attiene le modalità di presentazione dell’istanza di congedo, viene sottolineato che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente può essere avanzata esclusivamente per via telematica tramite il Portale web, il Contact center o i Patronati, anche senza riportare nell’immediato gli elementi identificativi del provvedimento e selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”, con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile a tal fine dal richiedente.
L’Inps evidenzia, infine, che saranno fornite successivamente le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente (la quale potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dalla predetta data del 29 ottobre 2020), nonché con riferimento al congedo straordinario per la sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. decreto Ristori bis).

  • Covid-19 Ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n.4335/20

Con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’INPS fornisce chiarimenti di natura operativa e illustra con l’allegato n.1 le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, per le quali sia stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Questo messaggio fa seguito alla circolare n. 78 del 27 giugno 2020, con cui l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento del suddetto anticipo, nonché in ordine al recupero in capo al datore di lavoro di eventuali somme indebitamente anticipate.
Nel messaggio qui illustrato, l’Istituto, per quanto riguarda specificamente la CIGO, segnala che, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
Per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo del 40%, vanno preventivamente inseriti i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Per quanto riguarda la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40%, anche in questo caso, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’INPS, il programma in automatico propone la scelta di richiesta del predetto anticipo. In tal caso, completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata. Successivamente all’invio della domanda, è indispensabile l’inserimento del Ticket.
Qualora il Ticket non venga associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva.
Una volta inserita, la domanda di ASO o CIGD con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.
Nel caso in cui i predetti dati non siano ancora stati inseriti, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%. Ciò consente l’immediata protocollazione della domanda di ASO o CIGD, permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione.
Inoltre, finché la domanda risulta in stato “pervenuta”, è possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di ASO o CIGD e della relativa richiesta di anticipo del 40%. A tal fine, la procedura richiede, tra l’altro, di motivare tale scelta.
L’INPS segnala infine, in via generale, che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella “Richiesta Anticipo 40%” non superino il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.
Con l’occasione, ricordiamo che nella circolare n. 115 del 30 settembre 2020 (par. 8), l’INPS, richiamando la citata circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha rammentato che la presentazione delle domande di CIGO/CIGD/ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.