Si ritiene utile informare in ordine ad un recente orientamento espresso dall’ANAC:

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida

L’Autorità, con atto del Presidente n. 73809/2022, ha affermato il dovere per le stazioni appaltanti di adeguarsi alle Linee Guida, precisando che “…qualora le Stazioni appaltanti, in applicazione della loro discrezionalità valutativa, intendano derogare a singole disposizioni delle linee guida è necessario che le stesse, oltre a non potersene discostare in modo irragionevole e abnorme, motivino attraverso l’adozione di un apposito atto le ragioni di opportunità sottese a tale deroga. La motivazione, peraltro, a norma dell’art. 71 del codice dei contratti pubblici, dovrà essere maggiormente circostanziata qualora sia presente, come nel caso di specie, un bando-tipo che esplicita chiaramente i criteri di valutazione delle offerte…”

Con questa pronuncia, l’ANAC, quindi, afferma che le linee guida vanno osservate, ma nel contempo ribadisce un principio consolidato dalla sezioni consultive del Consiglio di Stato secondo cui “..qualora la stazione appaltante intenda disattendere le indicazioni riportate nelle linee guida, la stessa dovrà darne adeguata motivazione..”.

In buona sostanza, come ci ricorda il Consiglio di Stato, laddove le S.S.A.A. intendono discostarsi “…da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una
adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa
..” ed ancora, l’amministrazione potrà non osservare le linee guida soltanto se “…la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa..”, precisando ulteriormente che “ ..al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari…”.

Ne consegue che qualora le Stazioni appaltanti, in applicazione della loro discrezionalità valutativa, intendano derogare a singole disposizioni delle linee guida è necessario che le stesse, oltre a non potersene discostare in modo irragionevole e abnorme, motivino attraverso l’adozione di un apposito atto le ragioni di opportunità sottese a tale deroga.