L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”, con la quale ha fornito gli attesi chiarimenti sulle questioni connesse all’operatività del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia e finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus.

La Circolare, in linea con le aspettative e le richieste formulate dall’ANCE, chiarisce il concetto di responsabilità solidale alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con la conversione dei decreti Aiuti (D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022) e Aiuti bis (D.L. 115/2022 convertito in L. 142/2022) e fornisce indicazioni sulle procedure da seguire per la correzione degli errori materiali e formali che riguardano le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, con riferimento alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che pratica lo sconto in fattura o del soggetto che compra il credito (cessionario), la Circolare  chiarisce che:

  • la responsabilità solidale vige solo in presenza di dolo (volontà di realizzare la violazione) o colpa grave (imperizia indiscutibile con macroscopica inosservanza degli obblighi tributari), definite dettagliatamente nella Circolare, e dunque solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento ed all’effettiva esecuzione dei lavori dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato;
  • l’acquisizione delle asseverazioni e del visto di conformità limita sempre la responsabilità solidale del fornitore e del cessionario ai soli casi di dolo o colpa grave. Per i crediti da “bonus minori (quindi diversi dal Superbonus 110%), per i quali l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi e visto di conformità sono stati introdotti dal 12 novembre 2021, la limitazione opera solo se tale documentazione viene acquisita “ora per allora” anche per i “lavori in edilizia libera” o di importo inferiore a 10.000 euro;
  • gli indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nel paragrafo 5.3 della CM 23/E/2022, in via generale, costituiscono “segnali d’allarme” utilizzati in sede di controllo tributari, non sono riferirti alla diligenza che deve osservare l’acquirente del credito (fornitore o cessionario, comprese banche e correntisti) e rivestono carattere solo esemplificativo;
  • il correntista che acquista il credito dalla banca non è tenuto ad effettuare nuovi controlli sull’esistenza del credito, a condizione che la banca gli fornisca tutta la documentazione relativa all’intervento.

La Circolare, chiarisce, altresì qual è l’iter da seguire per la correzione degli errori formali e sostanziali relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate, ovvero in caso di:

  • errore formale, ossia errori o omissioni che non modificano gli elementi essenziali della detrazione spettante (es. recapito email o telefono,  codice identificativo dell’asseverazione presentata, etc.) , l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. In merito, viene specificato che tutte le eventuali segnalazioni di errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) devono essere inviate all’Agenzia al seguente indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
  • errore sostanziale, ossia errori o omissioni che incidono su elementi sostanziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (es. errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale della detrazione, il codice fiscale del cedente) è ora consentito richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti (dato che il rifiuto del credito da parte del cessionari rimuove di fatto gli effetti della comunicazione errata). A tal fine, deve essere utilizzato l’apposito Modello fornito dall’Agenzia con la stessa Circolare 33/E/2022 e inviarlo all’indirizzo PEC sopra riportato.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova Comunicazione, purchè non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa (ovvero entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese).

In caso contrario, la Circolare chiarisce che è possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” per chi non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese 2020 (entro il termine del 29 aprile 2022), entro il prossimo 30 novembre 2022, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una sanzione minima pari a 250 euro, utilizzando il modello di pagamento F24.

Infine, in merito alla scadenza del Superbonus per gli interventi riguardanti gli edifici unifamiliari, o le unità indipendenti poste all’interno di edifici plurifamiliari, la Circolare precisa che si può fruire della detrazione potenziata sino al 31 dicembre 2022, anche se i lavori sono iniziati dal 1° luglio 2022 (o il titolo abilitativo sia stato presentato dopo tale data), sempre a condizione che, al 30 settembre scorso, siano stati effettuati lavori per almeno il 30%.
Su quest’ultimo punto, inoltre, la Circolare specifica che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento (tra l’altro non indispensabile) delle spese corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.

L’ANCE ha predisposto un Dossier riepilogativo  per illustrare i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia.