Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato in ordine all’interesse a ricorrere in capo alla terza classificata nella procedura di gara, chiarendo che tale soggetto può conseguire il soddisfacimento dell’interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata.

Solo in tal modo, invero, la terza classificata potrebbe divenire aggiudicataria dell’appalto, ottenendo un effetto utile dall’accoglimento del proprio gravame.

Pertanto, il TAR Sicilia ha ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura”, e, quindi rendere il ricorso proposto dalla terza classificata inammissibile per carenza di interesse, non potendo più conseguire alcuna legittima aspettativa all’aggiudicazione.