Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, il DL n. 105/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, in vigore dallo scorso 11 agosto.

Tra le norme contenute si segnala l’art. 9, che riguarda la disciplina in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2.

Nello specifico:

  • il comma 1 dell’art. 9 dispone, alla lett. a), l’abrogazione dell’art. 10-ter del DL n. 52/2021, che prevedeva la misura dell’isolamento, fino a guarigione, per i soggetti risultati positivi al Covid-19 e, per coloro che avessero avuto contatti stretti con questi ultimi, la misura dell’autosorveglianza (con obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), per i cinque giorni successivi alla data dell’ultimo contatto stretto;
  • il comma 2 dello stesso art. 9 (nel modificare il comma 7 dell’art. 13 del DL n. 24/2022, relativo al monitoraggio della situazione epidemiologica) prevede che “resta fermo, ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”.

Con Circolare del Ministero della Salute n.25613 dell’11 agosto 2023, a seguito dell’abrogazione delle misure dell’isolamento e dell’autosorveglianza disposta dal Dl  n.105/2023 viene quindi chiarito quanto segue:

 PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.

Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, si consiglia di:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

 PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19

Per coloro che sono venuti a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva.

Si raccomanda comunque di porre attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare del Ministero della Salute ed all’art. 9 del D.L. n. 105/2023