Con nota del 17.02.2024 la Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo, ha reso noto che il Ministero degli Interni, nell’ambito delle attività volte a contrastare il problema di infiltrazione mafiosa nel circuito dell’economia legale, ha fornito alcuni chiarimenti afferenti il corretto inoltro delle richieste di rilascio della documentazione antimafia, da parte dei soggetti indicati nell’art. 83 del D.Lgvo n. 159/2011 (Codice Antimafia) attraverso l’utilizzo della Banca Bati Nazionale Antimafia (BDNA).

In particolare, per quanto di interesse, l’Ufficio del Governo, ha sottolineato che l’enucleazione dei soggetti destinatari delle “verifiche antimafia” contenuta nell’art. 85 del Codice Antimafia “…è da considerarsi  tassativa, e dunque non suscettibile di interpretazione analogica, in quanto il principio di legalità, sub specie tassatività, impedisce che gli effetti afflittivi derivanti da un provvedimento interdittivo possano investire soggetti non espressamente contemplati come destinatari dalla legge”.

L’Ufficio del Governo, conferma, quindi,  “l’indirizzo interpretativo …secondo cui le verifiche antimafia hanno come destinatari solo i soggetti che svolgono attività di impresa, cioè i soggetti di cui all’art. 85 d.lgs 159/2011 e all’art.94, comma 3, d.lgs 36/2023, nonché coloro che la esercitano “in forma occulta” come prescritto dall’art. 91, comma 5, d.lgs 159/2011, in quanto possono determinare le scelte”; pertanto, laddove la richiesta di documentazione antimafia dovesse riguardare un operatore economico persona fisica, non organizzato in forma di impresa, questa, “…è da considerarsi non ammessa dalla normativa vigentee che “..le istanze inoltrate alla BDNA in maniera non conforme alle indicazioni riferite saranno archiviate d’Ufficio”.

L’Ufficio del Governo, precisa, comunque, che ove si rendesse necessario eseguire nei confronti delle persone fisiche – quali prestatori di servizi di ingegneria e architettura – delle “verifiche antimafia” finalizzate all’adozione di un atto di abilitazione all’esercizio di un’attività di natura imprenditoriale, “…la correlata richiesta rientrerebbe nelle tipologie di  provvedimenti per i quali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del d.lgs n. 159/2011 (altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati) deve essere necessariamente acquisita la documentazione antimafia”.

Per una maggiore comprensione delle argomentazioni di cui sopra, si riportano di seguito gli artt. 85 e 91 del D.Lgvo n. 159/2011 (Codice Antimafia) e art. 94, comma 3, del D.Lgvo. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti)

  • Art. 85 D.Lgvo n. 159/2011 – “Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”

L’art. 85 individua, ai commi 1 e 2,  i soggetti nei cui confronti incombono le verifiche antimafia in base al ruolo espletato all’interno dell’impresa e facendo un distinguo tra impresa individuale e impresa con forma societaria ed estende al successivo comma 3, le verifiche antimafia, anche nei confronti dei “…familiari conviventi…”.

  • Art. 91 D.Lgvo n. 159/2011 –Informazione antimafia

L’art. 91, al comma 5, consente al Prefetto, di poter estendere le verifiche antimafia, non solo nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 cit, ma anche nei confronti di coloro “…che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa”.

  • Art.94  D.Lgvo n. 36/2023 – “Cause di esclusione”

L’art. 94, al comma 3, indica i soggetti nei cui confronti opera l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dello stesso; si tratta di una disposizione, che come evidenzia l’Ufficio del Governo, “…replica, nella sostanza, l’elencazione contenuta nel già citato art. 85 del Codice Antimafia, riferendosi a tutte quelle persone che rivestono determinate cariche all’interno di compagini societarie o imprenditoriali”, i quali, per quanto sopra detto, sono assoggettate alla verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del Codice antimafia.