L’ufficio giuridico del MIT – Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2448 del 13 dicembre u.s.,  ha fornito un importante chiarimento in ordine all’applicazione delle percentuali di aggiornamento prezzi di cui all’art. 26 del Decreto Aiuti, in caso di approvazione di una variante in corso d’opera.

In particolare,  la questione posta all’attenzione del MIT ha riguardato il caso di un appalto con offerta presentata nel 2021 e con perizia di variante redatta e approvata nel 2022 per la quale era stato applicato il prezzario infrannuale del 2022, in ordine a tale fattispecie, il richiedente ha, quindi, chiesto quale percentuale di adeguamento avrebbe dovuto applicare,  ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, “..quella pari al 90% (facendo riferimento all’anno effettivo dell’offerta nel 2021) oppure al 80% considerato che la variante ha preso come riferimento già il prezzari o aggiornato del 2022 (e non quelle del 2021)?”.

In definitiva, il richiedente ha chiesto di sapere se occorreva fare riferimento  all’art. 26, comma 6-bis o al comma 6-ter del Decreto Aiuti.

Il Ministero ha risposto al quesito ritenendo che la fattispecie rientri nella casistica di cui all’art. 26, comma 6-ter che, come noto, riguarda le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, sulla base del prezzario 2022.

Pertanto, come ha ritenuto il MIT, la percentuale corretta da applicare ai riconoscimenti da liquidare alle imprese è quella dell’80%.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del parere n. 2448 del 13 dicembre 2023.